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CERTIFICATI: per reati stradali malattia da refertare all'autorità giudiziaria. Gli obblighi per i medici

Certificati: per reati stradali malattia da refertare all’autorità giudiziaria.

Gli obblighi per i medici

 

Occhio alla certificazione sui pazienti con esiti di lesioni post-trauma dopo incidente: la legge sull’omicidio stradale crea un problema in più al medico che certifichi il prolungamento della malattia per oltre 40 giorni. Rientrando le lesioni che portano a prognosi “lunga” tra quelle gravi, dallo scorso anno il “medico certificatore” deve avvisare l’autorità giudiziaria. La legge 41/16 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 70 del 24 marzo 2016 modifica l’articolo 590 bis del codice penale. E punisce con la reclusione chiunque violando le norme sulla circolazione provochi per colpa ad altri una lesione personale grave o gravissima. Le sanzioni in caso di ebbrezza o assunzione di sostanze stupefacenti arrivano a 3 anni di reclusione per lesioni gravi e a 7 per lesioni gravissime. La giurisprudenza ancora non avrebbe ancora stabilito se si sia creata una nuova fattispecie di reato o si siano introdotte nell’ordinamento solo delle aggravanti di reati esistenti. Molti giudici penali però potrebbero propendere per il secondo caso che, all’articolo 590 ultimo comma del codice penale, assoggetta il reato a procedibilità d’ufficio: il magistrato deve avere notizia delle lesioni gravi, che aggravano la sanzione.

 

Per il medico certificatore – che può essere anche il medico di medicina generale – c’è obbligo di referto e l’inadempimento si traduce esso stesso in reato: omissione di referto e/o omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. In particolare, se in sede di processo civile per il risarcimento al paziente l’assicurazione scoprisse che la malattia è stata prolungata ma la lesione grave non è stata denunciata, il giudice civile dovrebbe allungare il fascicolo al pubblico ministero (ambito penale) perché quest’ultimo persegua il medico come atto dovuto. Il tema è oggetto di dibattiti e corsi di formazione, uno all’Ordine dei Medici di Piacenza a fine primavera con relazioni di procuratori della repubblica ha provato a evocare regole di buona condotta che tutelino il medico. Premessa: accanto all’omicidio stradale, le lesioni che possono portare a pene molto più dure del passato sono quelle gravissime (perdita di un senso, di un organo o di un arto o del suo uso, della capacità di procreare, perdita o grave difficoltà della favella, deformazione o sfregio permanente del viso) e le gravi come una lesione che mette in pericolo la vita, l’indebolimento di un organo o di un senso, una malattia lunga oltre i 40 giorni. «In quest’ultimo caso-spiega Anna Maria Greco vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza e medico legale-può accadere che i pazienti, notando che non sono ancora del tutto scomparsi gli ultimi effetti di un trauma di lieve entità (ad esempio il colpo di frusta), chiedano al proprio curante in modo del tutto naturale il prolungamento della malattia oltre al giudizio prognostico espresso dal medico di Pronto Soccorso, superando così i 40 giorni.

 

La legge però è molto “netta” adesso con chi ha provocato l’incidente e il medico, cui è comunque da sempre richiesta la massima diligenza, dovrà eseguire un’accurata anamnesi e un esame obiettivo della massima precisione. Ove fosse incerto nel valutare la persistenza dello stato che impedisce il ritorno al lavoro deve chiedere la consulenza di uno specialista. La soglia di attenzione va tenuta molto alta». Formalmente si redige un referto o un rapporto? «La differenza tra referto e rapporto tende ad attenuarsi nella pratica. Il referto è redatto dal medico in qualità di pubblico ufficiale mentre il rapporto è dell’incaricato di pubblico servizio che denunci un reato perseguibile d’ufficio, entrambi sono forieri di sanzioni (fino a 516 euro ndr) e conseguenze penali se mancano o presentano problemi. Al di là degli aspetti formali, un certificato redatto con attenzione comporta che, al momento in cui il medico fosse chiamato a testimoniare in un processo, molto difficilmente gli si possano contestare mancanze tali da portare conseguenze sul piano giuridico». La prestazione va con Iva o no? «La comunicazione all’autorità giudiziaria è atto dovuto mentre la certificazione, su carta bianca, del prolungamento dello stato di malattia è un atto libero-professionale dunque è naturalmente a pagamento (non lo è quella del Pronto soccorso, ndr) e, in quanto prestazione assicurativa, soggetto ad Iva. Non vanno fatte pagare le richieste di accertamenti specialistici che anzi possono ben essere prescritte sul ricettario del servizio sanitario nazionale».

 

LA COMUNICAZIONE DELLA FNOMCEO

MODELLO DI REFERTO DA INVIARE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

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