02-11-2017/00:00:00 Visitato: 126
Sentenza del Giudice di Pace di Palermo in materia di obblighi prescrittivi dell'MMG in presenza di gravidanza a rischio.

Sentenza del Giudice di Pace di Palermo in materia di obblighi prescrittivi dell'MMG in presenza di gravidanza a rischio.

 

A Tutti i MMG

Cari Colleghi,

vi inoltro in calce la comunicazione del nostro Ufficio legale circa la sentenza del Giudice di Pace riguardo l’esenzione M50 che assolve il MMG e condanna la paziente alle spese legali.

La FIMMG a tutela dei Medici

Il Segretario
Luigi Galvano

 

 

Spett.le Fimmg

Sez. Prov.le di Palermo

alla c.a. del Segretario Generale

Dr. Luigi Galvano

 

Spett.le Palermo Medica

alla c.a. del Direttore

Dr. Paolo Giarrusso

 

Vi comunico che, il Giudice di Pace di Palermo, con recentissima sentenza, ha circoscritto l’ambito degli obblighi prescrittivi dell’MMG quando l’assistito assuma di trovarsi in uno stato di gravidanza a rischio e richieda l’obbligo di prescrizione con indicazione dell’esenzione ticket contrassegnato dalla sigla M50.

L’assistito ha citato in giudizio l’MMG lamentando la mancata indicazione dell’esenzione per gravidanza a rischio e chiedendo di essere risarcito sia per gli importi dei ticket pagati, sia per il disagio patito per la mancata ammissione al beneficio prescrittivo.

Il Giudice di Pace in accoglimento delle difese spiegate dall’Ufficio Legale della Fimmg, ha affermato che non ricorreva nella fattispecie il presupposto normativo perchè l’assistita fosse ammessa all’esenzione totale dal ticket, come richiesta, poichè trattasi di gravidanza fisiologica e non di gravidanza a rischio certificata e documentata  da Specialista pubblico.

In buona sostanza, il Giudice ha ribadito che l’MMG non avrebbe potuto prescrivere esami con l’indicazione di esenzione ticket M50, in assenza di una preventiva certificazione di specialista pubblico e/o accreditato pubblico.

Ha concluso il Giudice che l’MMG non aveva alcuna responsabilità omissiva, avendo rispettato la normativa prescrittiva vigente in materia.

L’assistito che ha intentato la causa è stato condannato al pagamento integrale delle spese di lite a favore dell’MMG.

 

Cordiali saluti

Avv. Antonio Bargione

 

SENTENZA n. 64 del 12/4/2016

CORTE CONTI - Lombardia

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