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Venerdì-06/08
  
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Mercoledì-08/09
  
La scomparsa del Dr. Pier Paolo Mangani e del Dr. Michele Arpaia


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Circolare Regione Lombardia conferma contenuto nota FIMMG a firma Giacomo Milillo

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Lunedì-19/07
  
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Mercoledì-21/07
  
COMUNICATO STAMPA SIT del 20 luglio 2010: TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI MEDICI DI MALATTIA


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Facciamo il punto sulla situazione fiscale, lettera di Carmine Scavone agli iscritti


Lunedì-31/05
  
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Nota AIFA 78 (Prorogata la Sospensione)


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Lunedì-31/05
  
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Venerdì-28/05
  
Il testo della Manovra di contenimento della spesa


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Tutte | Comunicati | News | Scuola Toscana Formazione
2009-12-15/09:47:38 News Visitato: 383
Nota 78: proroga di 6 mesi della sospensione temporanea
Dettaglio:

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2009
Proroga della durata di sei mesi della sospensione temporanea della Nota 78 di cui alla determinazione AIFA del 6 maggio 2009. (09A14817)  
IL DIRETTORE GENERALE
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio  n.  803  in data 18 luglio 2008, con cui e' stato nominato il prof. Guido Rasi in qualita' di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita' - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,  recante riclassificazione dei medicinali ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,della legge n. 537/1993;
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del farmaco;
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,recante �Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della spesa farmaceutica�;
  Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.229, recante �Obbligo di appropriatezza�;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142  del  21  giugno 2006, recante attuazione della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
  Vista la legge 22 dicembre  2008,  n.  203:  �Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato�  (legge finanziaria 2009);
  Visto il decreto del Ministero della sanita' 22 dicembre 2000;
  Vista la determinazione AIFA  29  ottobre  2004  �Note  AIFA  2004� (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;
  Vista la determinazione 4 gennaio 2007: �Note  AIFA  2006-2007  per l'uso appropriato dei farmaci�, pubblicata nel supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;
  Vista  la  determinazione  AIFA  6  maggio  2009  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009 supplemento ordinario n.81 che stabilisce la sospensione per sei  mesi  della  nota  AIFA  78 subordinata  al  monitoraggio  della   spesa   e   alla   valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio  attivo inserito nella nota AIFA 78;
  Visti i dati disponibili relativi al  monitoraggio  della  spesa  e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni  singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;
  Considerata la necessita' di acquisire maggiori informazioni  sulla spesa di tali medicinali, prolungando adeguatamente il monitoraggio e la valutazione dell'impatto economico in relazione  ad  ogni  singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;
  Ritenuto adeguato disporre una proroga semestrale della sospensione della nota 78 stabilita con determinazione AIFA 6 maggio 2009;
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 10 e 11 novembre 2009;
 
                             Determina:
 
                               Art. 1
 
  La sospensione temporanea della nota 78, di cui alla determinazione AIFA 6 maggio 2009, e'  prorogata  di  sei  mesi.  La  proroga  della sospensione  e'  subordinata  al  monitoraggio  della  spesa  e  alla valutazione dell'impatto  economico  in  relazione  ad  ogni  singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78.
  Pertanto, durante la proroga di cui al precedente comma, i  farmaci della nota 78 sono prescrivibili a carico del SSN  per  sei  mesi,  a partire dalla data di entrata in  vigore  della  presente  determina,senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo, da  parte dei medici specialisti, di effettuare diagnosi e  piano  terapeutico,secondo le modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 
 
 
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