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Venerdì-06/08
  
PUBBLICATO L'ACCORDO REGIONALE RELATIVO AL RAPPORTO OTTIMALE E RETRIBUZIONE DEI SOSTITUTI
Grazie alla FIMMG ripristinato l'accordo relativo al rapporto ottimale messo in discussione dal giudizio promosso dalla CGIL

Lunedì-23/08
  
NUOVE PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA GUIDA
Circolare Regione Lombardia conferma contenuto nota FIMMG a firma Giacomo Milillo

Martedì-06/07
  
CERTIFICAZIONE ON-LINE: 15 Luglio 2010 - Nota della Regione Toscana - Proroga termini di invio telematico dei certificati di malattia
Giacomo Milillo risponde alle domande più ricorrenti 9/7/10 Comunicato FIMMG Toscana - 8/7/10 Lettera del Dr.Ucci sui lettori di smart card - 6/7/10 Lettera di Milillo agli iscritti

Lunedì-19/07
  
IRAP: importante sentenza di Torino+ Il punto su situazione fiscale a cura del Dr.Scavone


Mercoledì-21/07
  
COMUNICATO STAMPA SIT del 20 luglio 2010: TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI MEDICI DI MALATTIA


Venerdì-09/07
  
Ultim’ora: Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni l’ACN


Giovedì-17/06
  
Facciamo il punto sulla situazione fiscale, lettera di Carmine Scavone agli iscritti


Lunedì-31/05
  
CHRONIC CARE MODEL


Martedì-15/06
  
Nota AIFA 78 (Prorogata la Sospensione)


Martedì-01/06
  
01/06/2010 Il testo della Manovra di contenimento della spesa


Lunedì-31/05
  
1/6/10 commento Scavone a Circ.28/5/10 su IRAP dell'Agenzia delle Entrate + testo circolare


Lunedì-10/05
  
NUOVA SCHEDA CLINICA PER VALUTAZIONE NON AUTOSUFFICIENZA


Mercoledì-26/05
  
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Venerdì-28/05
  
Il testo della Manovra di contenimento della spesa


Mercoledì-12/05
  
Invalidità civile - nuove funzionalità


Archivio News
Totale Pubblicate: 1
Tutte | Comunicati | News | Scuola Toscana Formazione
2009-12-17/09:16:54 News Visitato: 354
PRASSIS: FIRMATA LA POLIZZA "INVALIDITA' PER INFORTUNIO E MALATTIA, MORTE PER INFORTUNIO"
Dettaglio:

Con il nuovo ACN molte le novità previdenziali ed assicurative per il Medico.

Mentre in campo previdenziale è stato introdotto l'aumento del contributo obbligatorio dal 15% al 16,50% e la flessibilità contributiva dall'1% al 5% (aliquota modulare su base volontaria), in campo assicurativo è stata ampliata la gamma degli eventi assicurati introducendo il parziale risarcimento delle eventuali conseguenze economiche di lungo periodo derivanti da eventi imprevisti o accidentali che comportino la "riduzione PERMANENTE della capacità di guadagno del medico a causa di infortunio o malattia".

Pertanto alla garanzia già in essere dei "primi 30 giorni di malattia" su base assicurativa in ACN, della "invalidità TEMPORANEA TOTALE" e della "invalidità PERMANENTE TOTALE" garantiti dall'ENPAM, si è aggiunta la polizza a copertura della "invalidità PERMANENTE PARZIALE da infortunio o malattia e MORTE per infortunio".

Tutti i sindacati rappresentativi hanno firmato la nuova polizza che è strutturata in modo da essere perfezionata nel tempo in base alle risultanze di un processo di monitorizzazione che sarà effettuato da un'apposita Commissione Paritetica prevista espressamente in polizza e composta da un rappresentante per ogni sindacato firmatario e i rappresentanti della compagnia assicurativa.

I Sindacati firmatari si sono impegnati ad indicare i partecipanti alla prima riunione di tale Commissione Paritetica che dovrà tenersi entro la data del 31 gennaio 2010, per la definizione di un apposito Regolamento operativo e ad effettuare una prima verifica dell'andamento tecnico delle polizze entro la data del 30 giugno 2010.

E' stato inoltre firmato un protocollo d'intesa tra tali Sindacati e il Presidente dell'Enpam, che regola le modalità di riversamento delle somme incassate dalla Fondazione a titolo di contributo assicurativo, limitando espressamente le sue responsabilità alla sola corretta effettuazione di questa operazione, svolta a titolo gratuito e nell'esclusivo interesse degli iscritti."

La nuova polizza a partire dalle ore 24,00 del 31/12/2009 risarcirà i superstiti per la morte del medico convenzionato per infortunio con un massimale di €.100.000,00, l'invalidità permanente per infortunio con un massimale di €.150.000,00 e l'invalidità permanente per malattia con un massimale di €.125.000,00.

L'assicurazione per quanto riguarda la morte e l'invalidità permanente parziale da infortunio sarà valida sia per i rischi professionali che extra professionali.

L'assicurazione è valida sino all'età prevista dall'ACN e comunque non superiore a 70 anni e cesserà nel momento in cui l'assicurato perderà il requisito per esercitare in regime di convenzione.

L'invalidità permanente da infortunio di grado inferiore o pari al 10% non sarà indennizzata (per evitare grandi costi totali per piccoli risarcimenti, che vanificherebbero lo scopo di fondo della tutela).

L'invalidità permanente da infortunio di grado superiore al 10% ma inferiore al 50% sarà indennizzata solo per la parte eccedente il 10%.

L'invalidità permanente da infortunio pari o superiore al 50% sarà indennizzata secondo una tabella progressiva maggiorata per cui il 67% di invalidità verrà liquidato con il 100% del massimale assicurato.

L'invalidità permanente da malattia di grado inferiore o pari al 25% non sarà indennizzata (per lo stesso motivo dell'infortunio).

L'invalidità permanente da malattia di grado superiore al 25% ma inferiore al 49% sarà indennizzata dall'1% arrivando al 47%.

L'invalidità permanente da malattia di grado superiore al 49 ma inferiore al 66% sarà indennizzata la % accertata; dal 67% secondo una tabella progressiva maggiorata per cui l'80% di invalidità verrà liquidato con il 100% del massimale assicurato.

Tuttavia se l'infortunio o la malattia avrà come conseguenza una invalidità permanente parziale pari o superiore al 60% dalla quale ne consegua la perdita dei requisiti ad esercitare l'attività di Medico di Medicina Generale in regime di convenzione, all'assicurato verrà liquidato un importo pari al 100% della somma assicurata.

Tale assicurazione sarà usufruibile da tutti i Medici di Medicina Generale convenzionati, e questi verseranno, con le stesse modalità , uno 0,36% aggiuntivo a quello che già versano per la copertura dei "primi 30 giorni" di malattia.

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