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ACCORDO ADEPP-INPS. VIA LIBERA AL CUMULO PER I PROFESSIONISTI - PENSIONI, VIA LIBERA AL CUMULO GRATUITO PER I MEDICI

Accordo Adepp-Inps. Via libera al cumulo per i professionisti

 

L’Inps ha annunciato che entro una decina di giorni metterà a disposizione delle Casse previdenziali dei professionisti la procedura informatica che consentirà di cominciare ad evadere le domande di cumulo inviate dagli iscritti.

 

A garantirlo è stato il presidente dell’Inps, Tito Boeri, nel corso di una conferenza stampa convocata insieme al presidente dell’Enpam e dell’Adepp Alberto Oliveti per presentare la convenzione quadro che disciplina le modalità per liquidare le pensioni in cumulo.

 

A questo punto possono essere siglati gli accordi tra l’Inps e le singole Casse, che renderanno finalmente operativa la possibilità di cumulare i flussi contributivi delle diverse gestioni.

 

La convenzione, attesa da oltre un anno, stabilisce che la domanda debba esser fatta all’Ente di previdenza di ultima iscrizione. In caso di iscrizione a più Casse/Enti, il richiedente potrà scegliere a chi presentare domanda.

 

Sarà poi l’Inps a fornire la procedura automatizzata che prevede, tra l’altro, l’accertamento del diritto e la misura della pensione.

 

Alla Cassa spetterà quindi il compito di calcolare la quota di sua competenza spettante all’iscritto a cui infine l’Inps erogherà un unico assegno.

 

La convenzione stabilisce inoltre la costituzione di un gruppo tra tecnici Adepp e Inps che avrà la possibilità di proporre migliorie alle modalità di gestione della pratica.

 

LE REGOLE DEL CUMULO 

 

Si possono cumulare i periodi accreditati presso gestioni diverse che non sono coincidenti temporalmente.

 

Il cumulo può essere chiesto solo dai medici e gli odontoiatri che non sono già pensionati né con l’Enpam né con altri enti di previdenza obbligatoria.

 

REQUISITI ENPAM SPESSO PIÙ FAVOREVOLI

 

Per la pensione anticipata in cumulo valgono i requisiti della legge Fornero, per cui gli uomini possono chiedere il pensionamento con 42 anni e 10 mesi di contribuzione, che diventano 41 anni e 10 mesi per le donne. In entrambi i casi si devono avere 30 anni di anzianità dalla laurea.

 

Da notare però che i requisiti dell’Enpam sono quasi sempre più favorevoli di quelli della legge Fornero. Infatti, non scegliendo il cumulo, sia gli uomini che le donne possono chiedere la pensione anticipata Enpam già con 42 anni di contribuzione indipendentemente dall’età oppure con soli 35 anni di contributi a partire dai 62 anni di età.

 

Per la pensione di vecchiaia invece i requisiti di uscita sono quelli validi per le singole gestioni: la parte di pensione Inps si matura al raggiungimento dei requisiti pubblici di contribuzione e di età (quest’anno: 66 anni e 7 mesi) e la parte Enpam con i requisiti della Fondazione (età: 68 anni). Di conseguenza non si riceverà subito una pensione intera ma si otterrà prima la quota Inps e il resto successivamente.

 

Ricorrere a quest’opzione quindi potrebbe non essere necessario. Infatti se si raggiungono autonomamente i requisiti nell’una e nell’altra gestione, i due assegni si otterrebbero comunque. In questo caso la soluzione più rapida e flessibile sarebbe quella di fare domanda a ciascun ente separatamente.

 

Per esempio, chi ha 20 anni di contributi all’Inps, riceverebbe la sua pensione a 66 anni e 7 mesi di età. A 68 anni arriverebbe poi comunque la pensione di vecchiaia Enpam (o al limite la restituzione dei contributi).

 

Un ulteriore motivo per percorrere il doppio binario e non il cumulo è anche la possibilità, data dall’Enpam, di continuare a lavorare in convezione fino a 70 anni.

 

Per chi ha spezzoni Inps che rischia di perdere esistono comunque altri strumenti, oltre al cumulo, come la ricongiunzione o la totalizzazione.

 

 

Leggi anche:


Come fare per

 

 

Pensioni, via libera al cumulo gratuito per i medici

 

Previdenza | Redazione DottNet | 21/02/2018 18:54

Come funziona il provvedimento appena entrato in vigore: interessa tutti i professionisti

 

La chance di cumulare gratuitamente i versamenti contributivi frutto di carriere 'spezzate' interessa "circa 700.000" lavoratori non pensionati. E da martedì sera è più vicina. E' stata, infatti, raggiunta un'intesa fra l'Inps e l'Adepp (Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti) su una convenzione che definisce il sistema operativo dello strumento, consentito dalla Legge di Bilancio per il 2017 e, di fatto, in stallo da 13 mesi. Ad annunciare l'accordo il presidente dell'Inps Tito Boeri e quello dell'Adepp Alberto Oliveti, anche presidente Enpam (nella foto). Il testo prevede che la domanda per accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo andrà presentata all'Ente, o alla Cassa di ultima iscrizione, che provvederà ad inserire la data in cui verranno raggiunti i requisiti anagrafici più elevati rispetto alla cosiddetta legge Fornero o, laddove risulti essere di ultima iscrizione alla Cassa, gli "ulteriori eventuali requisiti diversi da quelli dell'età e dell'anzianità contributiva".

 

Dopo l'accordo sul testo, occorrerà che l'Inps sottoscriva la convenzione con ogni singolo Ente, e che l'Istituto rilasci la nuova procedura automatizzata, che costituirà la piattaforma informatica comune per la gestione di queste prestazioni in cumulo. Sui tempi di realizzazione, Boeri è stato chiaro: "Ci vorranno una decina di giorni", sottolineando come, proprio in questo periodo, sia stato affrontato il 'test' telematico dell'Ape volontaria, per cui si son contate almeno "150.000 simulazioni". A seguire, potranno, quindi, essere esaminate e liquidate le prime domande di pensione già presentate. Soddisfatto Oliveti: "Aspettiamo la procedura sia completa per pagare le pensioni in tempi brevi", ha detto.

 

IL CUMULO CONTRIBUTIVO - Il cumulo contributivo è quel meccanismo che permette a coloro che hanno versato contributi in più gestioni previdenziali di sommare i diversi spezzoni per ottenere una sola pensione con più quote pagate dalle gestioni interessate, come riporta Quotidiano.net. Tutto questo gratuitamente e non con i costi esorbitanti delle ricongiunzioni. Ebbene, dal primo gennaio 2017 questa possibilità è stata estesa anche ai professionisti che hanno versamenti sia all’Inps sia alle loro casse privatizzate. Parliamo di medici, ingegneri, avvocati, veterinari, ragionieri, geometri, geologi, psicologi, consulenti del lavoro e altre categorie. Centinaia di migliaia di lavoratori che proprio grazie al cumulo possono andare in pensione prima o con assegni più elevati, non dovendo rinunciare a priori a spezzoni di contributi versati. La nuova formula, però, è rimasta sulla carta e la norma di legge completamente fino a martedì. E questo perché i vertici delle Casse hanno fatto sempre presente che toccava allo Stato finanziare l’operazione e saldare il conto: un conto stimato in circa 2 miliardi di euro. Una cifra esorbitante che è stata in parte sterilizzata ne gli effetti con la convenzione tra Casse e Inps.

 

Ma vediamo, in sintesi, come funzionerà il nuovo meccanismo anche alla luce della convenzione Inps-Casse.

 

La domanda è presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda, si legge su Quotidiano.net

 

l'Inps mette a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l'acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l’accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell'esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.


A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente/Cassa valida, con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relative al soggetto richiedente.


L'Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO - Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia in cumulo, questa è più complessa in quanto contempla sistemi che hanno regole diverse e, per il sistema privato e privatizzato, età di pensionamento più alte. In questo caso, i rapporti tra gli enti prevederanno:


In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce, in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di perfezionamento, in via prospettica, dei requisiti anagrafico e contributivo più elevati rispetto a quelli previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, laddove risulti di ultima iscrizione, gli ulteriori eventuali requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva.

L’Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti.

 

Con riferimento alle domande di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, l’Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura, il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, dagli Enti/Casse coinvolti, dandone comunicazione all’interessato ed agli Enti/Casse, coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico.

 

Dal punto di vista dei rapporti tra Inps e Casse, la convenzione prevede:

 

L'INPS comunica entro il giorno dieci di ciascun mese, ovvero, entro il giorno feriale immediatamente successivo, attraverso la procedura automatizzata, gli importi lordi delle quote di pensione di pertinenza di ciascun Ente/Cassa, corredati dall'elenco dei beneficiari, da porre in pagamento nel mese successivo. In sede di prima di liquidazione la pensione potrà essere posta in pagamento solo previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente/Cassa, che si intenderà comunque acquisito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al periodo precedente. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.

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