La Corte di Cassazione esonera medico convenzionato con dipendente dall'IRAP
mercoledì 7 gennaio 2015 16.23 - Notizie
L’impegno della FIMMG Nazionale sull’IRAP, con la sua Commissione Fisco, è stato costante e incisivo in questi ultimi otto anni .
Abbiamo da sempre ribadito che per noi Medici di Medicina Generale, per l’attività convenzionata SSN, l’IRAP non è dovuta anche se ci avvaliamo di personale dipendente. Abbiamo sempre sostenuto che il presupposto per applicare l’IRAP sarebbe reale solo nel caso in cui l’organizzazione del medico fosse nella condizione di assicurare un “quid pluris” in termini di maggiore arricchimento rispetto a quanto esclusivamente con le proprie personali energie professionali non possa ottenere. Queste caratteristiche, qualsiasi possa essere il livello di organizzazione di cui riesca a dotarsi il MMG, non potrà mai averle per l’attività resa nell’ambito dell’assistenza primaria. Infatti, data la particolare struttura del compenso di natura capitaria, quindi predeterminata, e dato anche il particolare regime di vincolo imposto dalle prescrizioni convenzionali, anche la strutturazione organizzativa che presenti personale dipendente, attrezzature più sofisticate e locali più ampi ed accoglienti, non potrà comunque in nessun caso attribuire al medico alcuna attitudine ad un maggiore arricchimento rispetto a quanto possa esser ottenibile con una struttura dalle dimensioni più contenute.
La recente sentenza n° 27017 del 03 12 2014 e depositata il 19.12.2014, respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il parere della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva esonerato un collega convenzionato, con dipendente, dall’IRAP. Una sentenza in cui i giudici della Cassazione esprimono nettamente che l’Agenzia delle Entrate non è stata in grado di motivare come l’utilizzo di un dipendente “ abbia potuto determinare in concreto un aumento dell’attività produttiva e determinare l’assoggettabilità all’IRAP”.
La Suprema Corte di Cassazione il 19 dicembre del 2014, in un nuovo “ IRAP DAY “ ha cercato di definire meglio l’ambito applicativo dell’imposta regionale riguardi alle attività di lavoro autonomo ed anche della nostra e siamo fiduciosi che le tesi della Commissione Fisco della FIMMG Nazionale siano state accolte e che tutti i MMG per la peculiarità della loro tipologia di lavoratori autonomi convenzionati vengano esentati, per l’attività convenzionale SSN e non libero-professionale, dall’IRAP.
Carmine Scavone - responsabile dell’Area strategica della tutela fiscale
IRAP, novità in arrivo. Un commento a cura di Dario Festa (Commissione Nazionale Fisco Fimmg)
mercoledì 7 gennaio 2015 16.29 - Notizie
Il 19 dicembre 2014 si è tenuto un nuovo “irap day”[1], nel corso del quale la Suprema Corte di Cassazione ha cercato di meglio delimitare l’ambito applicativo dell’imposta regionale avuto riguardo alle attività di lavoro autonomo, anche per quanto concerne, in particolare, l’attività dei medici di medicina generale.
Nello specifico, la Suprema Corte, dopo aver ricordato che l’esercizio di una professione abituale, ancorché non esclusiva, di una attività di lavoro autonomo, costituisce - secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156 del 2001 - presupposto dell’imposta soltanto quando si tratti di una attività autonomamente organizzata, ha ribadito come la stessa sia da ravvisarsi unicamente:
a) quando il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione (e non sia, dunque, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interessi); e
b) quando siano impiegati beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscano, nell’attualità, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In altri termini, l’esistenza del presupposto impositivo non deve essere inteso in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista, distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui ed in grado di generare un reddito aggiuntivo.
L’accertamento del presupposto impositivo rappresenta, inoltre, un apprezzamento di mero fatto che è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi logici della motivazione.
Ciò premesso, e con il preciso intento di evidenziare la sussistenza del presupposto impositivo Irap nei riguardi dell’attività del medico di medicina generale, si riportano, di seguito, le seguenti massime :
§ “Non è soggetto ad IRAP il medico di medicina di base convenzionato con il SSN che disponga di uno studio di 50 mq e delle attrezzature richieste dal SSN stesso” – Ordinanza 19 dicembre 2014, n. 27008;
§ “L'automatica individuazione del requisito dell'autonoma organizzazione dall'esistenza di un dipendente per il professionista non è conforme ad una lettura costituzionale della disciplina fiscale; potendosi semmai giustificare la sua rilevanza solo quando l'attività del dipendente abbia dato luogo ad un qualche potenziamento della sua attività produttiva e sia essa stessa dimostrativa, unitamente ad altri elementi, dell'autonoma organizzazione”
[2] - Sentenza 19 dicembre 2014, n. 26999;
§ “L"auto-organizzazione" del professionista (nel caso di specie medico pediatra convenzionato con il SSN), intesa come autonomia ed indipendenza nell'esercizio della attività rispetto ai terzi, è si un elemento essenziale per la sottoposizione ad IRAP, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sulle esistenza di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui ed apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa. … In particolare, il ricorso al lavoro altrui corrisponde ad un fatto-indice, ossia ad uno dei criteri empirici volti ad orientare un accertamento in fatto che comunque appartiene al giudice di merito”
– Sentenza 19 dicembre 2014, n. 26996[3];
§ “L'apporto fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di prestazioni segretariali non costituisce di per se stesso, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l'apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l'avvocato riceve il cliente, rientri, secondo l'id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale – compete perciò al giudice di merito apprezzare, con un giudizio di fatto, se nel caso concreto, per le specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni segretariali di cui il professionista si avvale, le stesse debbano giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale (pronuncia relativa ad un medico di medicina generale convenzionato con il servizio Sanitario Nazionale)”
– Ordinanza 19 dicembre 2014, n. 26991;
§ “Ai fini IRAP (che è imposta "reale" riferita al valore netto della produzione, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo sia esso realizzato) non si appalesa sufficiente l'accertamento della mera esistenza di una organizzazione di fattori produttivi (che è l'antefatto dell'apprezzamento demandato al giudicante e che solo in ipotesi teoriche e di scuola risulta totalmente assente) ma risulta dirimente la qualificazione del rapporto che intercorre tra detti fattori produttivi, in termini tali che il contributo apportato all'incremento del valore netto della produzione da quelli aggiuntivi (rispetto alla prestazione d'opera intellettuale) sia connotato da "rilevanza" e non possa supporsi che sia già stato oggetto di tassazione per imposizione diretta del reddito, in capo al datore di lavoro o al professionista che della prestazione sia l'esecutore diretto”
– Sentenza 19 dicembre 2014, n. 26988.
Sulla base dei richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità sembrerebbe naturale concludere come la presenza di personale dipendente non sia più idonea a qualificare, di per sé - come erroneamente sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13 giugno 2008, n. 45/E - una autonoma organizzazione, dovendosi, in concreto, valutare se quella collaborazione sia, in qualche misura, suscettibile di incrementare il reddito del professionista.
Sotto tale profilo, l’impiego di un collaboratore non può che rappresentare un mero indizio, non in grado, da solo, sempre che non suffragato da altri elementi specifici, a comprovare il superamento della soglia di minimalità, al superamento della quale verrebbe a configurarsi l’autonoma organizzazione.
Non deve, però, essere sottaciuto come, in proposito, non tutti i pareri espressi dai giudici di legittimità sono concordi nel considerare la presenza di personale dipendente un mero elemento indiziario : circostanza questa che rende auspicabile, e non più procrastinabile, un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite che ponga fine a questa “imbarazzante” incertezza circa l’individuazione del presupposto impositivo Irap da parte dei lavoratori autonomi.
[1] Sentenze nr. 26970, 26982, 26988, 26990, 26993, 26995, 26996, 26997, 26998, 26999, 27000, 27001, 27002, 27018, 27021 del 19 dicembre 2014 e Ordinanze nr. 26991, 26994, 27003, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27014 del 19 dicembre 2014.
[2] Viene conseguentemente rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Di identico contenuto sono, poi, le sentenze 27020, 27016 e 27017 del 19 dicembre 2014.
[3] In tale sentenza è rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva specificato che l’attività della dipendente era stata impiegata “… per la gestione minimale dell’ambulatorio medico”.